UberPOP - Tassisti: il Tribunale di Milano vieta l'utilizzo della app
Pubblicato il 28/05/15 09:43 [Doc.541]
di Redazione IL CASO.it
Lâapplicazione âUBERâ integra concorrenza sleale: va bloccata
Trib. Milano, sez. Impresa (A), ordinanza 25 maggio 2015 (est. C. Marangoni)
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA â SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) â SERVIZIO DI TRASPORTO EROGATO TRAMITE LâAPPLICAZIONE âUBER POPâ â CONCORRENZA SLEALE - SUSSISTE (art. 2598 c.c.)
Tramite lâapplicazione UBER POP lâutente richiede il servizio di trasporto dal luogo in cui si trova â senza doversi spostare sulle aree di stazionamento predisposte â e lâautista più prossimo si reca a prelevare lâutente stesso per iniziare il trasporto, così di fatto realizzando la medesima specifica modalità operativa che compone il servizio âsu piazzaâ e che non può essere delimitato dalla sola modalità di stazionamento su area pubblica ma esteso a tutte le forme di contatto tra autista ed utente in cui il trasporto individuale non origina â come nel servizio di noleggio con conducente â presso la sede del vettore. Inoltre, il servizio fornito dallâautista contattato tramite UBER POP è remunerato. Ne consegue che il servizio UBER POP può essere equiparato a quello del servizio TAXI: tuttavia, gli autisti UBER, non essendo titolari di licenza, possono svolgere il servizio evitando di essere sottoposti agli oneri e i limiti previsti dalla Legge per il servizio TAXI. In questo modo, il servizio UBER si traduce in una alternativa al servizio TAXI, più economica che offre una attività di trasporto urbano, non di linea, in assenza di licenza e, dunque, in violazione della normativa vigente. Per questi motivi, lâapplicazione UBER POP integra concorrenza sleale ai danni del servizio TAXI.
...accertata la concorrenza sleale posta in essere ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. dalle parti resistenti, inibisce in via cautelare ed urgente alle medesime l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'app denominata UBER POP e comunque la prestazione di un servizio â comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso â che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Massima a cura di Giuseppe Buffone
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