Protezione internazionale: modalità di proposizione dell'appello avverso il rigetto della domanda
Pubblicato il 09/11/18 08:22 [Doc.5437]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'avv. Roberto Dalla Bona
("Osservatorio Giuridico per i diritti dei migranti" di Como)
CASSAZIONE SEZIONI UNITE - Pubblica Udienza 9-10-2018 DEP.09.10.2018 n. 28575/2018 Rel Consigliere R. Frasca
Protezione Internazionale - Rito - questioni di ammissibilità - Art.19 comma 9 Dlgs 150/2011- novella art. 27 lett. f) Dlgs 142/2015 - forma dell'impugnazione in Corte di Appello - significato da attribuire alla norma del comma 9 dell'art. 19 dlgs n. 150/2011 per effetto della sostituzione operata dall'art. 27 lett. f) dlgs 142/2015 - ricorso - sussiste - enunciazione del principio di diritto annullamento con rinvio.
I motivi di ricorso
1. Error in procedendo ex art. 360 n. 4 cpc per violazione degli artt. 189, 190, 101 secondo comma cpc. (avendo il collegio in udienza sollecitato la discussione su questione di ammissibilità rilevata d'ufficio detta corte avrebbe docuto assegnare alla parti un termine per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c.; viceversa trattenendo senz'altro la causa per la decisione la Corte avrebbe impedito al ricorrente la modifica delle conclusioni mediante inserimento di istanza di remissione in termini - per il caso che la Corte di appello avesse ritenuto che l'appello si sarebbe dovuto proporre con citazione anziché con ricorso - e avrebbe altresì impedito di eccepire che l'avvocatura dello Stato aveva depositato una comparsa di costituzione riguardante diverso procedimento).
2. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 19 Dlgs n.150/2011, 27 Dlgs n.142/2015 e 12 preleggi (sia il tenore testuale della modifica normativa sia la sua finalità di garantire una più rapida trattazione dei giudizi relativi alle domande di protezione internazionale inducevano a ritenere che il legislatore del 2015 avesse voluto effetivamente optare per la proposizione dell'appello con ricorso).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ritenuto assorbito il primo motivo accogliendo il punto n.2 del ricorso - cassando con rinvio - e pervenendo all'enunciazione del seguente principio di diritto:
Nel regime dell'art. 19 del dlgs n. 142 del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il dlgs n. 142 del 2015, l'appello proposto ex art. 702-quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere proposto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al "deposito del ricorso" introdotto nel comma 9 della norma dell'art. 19 dal testo sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. f) implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione a sensi dell'art. 702-quater c.p.c.
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