Prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo
Pubblicato il 14/11/18 00:00 [Doc.5460]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell' Avv. Massimiliano Semprini

Concordato preventivo - Credito del professionista per prestazioni rese in funzione della procedura - prededuzione art. 111 l. fall. - spettanza - condizioni.

La prededuzione del credito del professionista che ha prestato assistenza in vista della proposizione di una domanda di concordato discende direttamente dalla legge (art 111, comma 2, legge fall. ), il credito ha de plano carattere di "strumentalità" rispetto al concordato ed è quindi dotato automaticamente del requisito della funzionalità.

La norma detta un principio generale volto a favorire l'accesso a forme di soluzione concordata della crisi ed introduce allo scopo una eccezione alla par condicio, estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti "in funzione" di precedenti procedure concorsuali, prescindendo da ogni indagine sul momento di insorgenza e senza prescrivere requisiti ulteriori. Non deve quindi essere compiuta alcuna valutazione ex post di "utilità in concreto", rispetto alla massa dei creditori, della prestazione da cui sorge il credito e della precedente procedura La tutela dei creditori da eventuali situazioni di abuso va individuata nel necessario riscontro, ai fini del riconoscimento della prededuzione - ma anche della ammissione stessa del credito - del diligente adempimento della prestazione da parte del professionista: tutte le prestazioni professionali che dovessero essere connotate da negligenza o imperizia - concetti in cui vanno comprese anche la correttezza e ragionevolezza delle scelte tecniche compiute per la soluzione della crisi dell'impresa - tali da essere inidonee, con giudizio ex ante, al conseguimento dell'obiettivo di accesso ad una procedura di soluzione concordata della crisi, comportano il difetto di funzionalità del relativo credito.


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