Sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura
Pubblicato il 30/11/18 00:00 [Doc.5560]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia
Trib. Bari, ordinanza 20.11.2018, Giudice dell'esecuzione dott.ssa Laura Fazio
Esecuzione forzata in genere - Processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura - Sospensione - Decreto del P.M. - Poteri del giudice dell'esecuzione
Esecuzione forzata in genere - Processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura - Sospensione - Aggiudicazione del bene pignorato - Diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene
Nel caso sia pronunciato il provvedimento di sospensione ex art. 20 l. 44/99, lo stesso, ai sensi dei commi 7 e 7 bis della medesima legge, è semplicemente "comunicato" al giudice dell'esecuzione al quale non compete alcun ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine al beneficio in questione, sicché il relativo effetto sospensivo si produce automaticamente a decorrere dalla data del provvedimento dell'autorità giudiziaria penale requirente, determinando l'arresto immediato per la durata prestabilita dalla legge (300 giorni) dei termini che a vario titolo presidiano la procedura esecutiva mobiliare ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
La sospensione della procedura esecutiva ex art. 20 l. 44/99, non inficia gli atti già compiuti ed in particolare l'aggiudicazione del bene pignorato in quanto l'intervenuta aggiudicazione del bene fa sorgere in capo all'aggiudicatario il diritto ad ottenere in proprio favore l'emissione del decreto di trasferimento, divenendo le ragioni della disposta sospensione recessive di fronte alla definitività dell'effetto traslativo conseguente all'aggiudicazione.
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