Chiusura del fallimento, note di variazione IVA e fatturazione elettronica
Pubblicato il 29/12/18 12:24 [Doc.5694]
di Redazione IL CASO.it
L'Agenzia delle entrate risponde al quesito posto dal dott. Alberto Valcarenghi sulle pagine di questa Rivista:
http://opinioni.ilcaso.it/opinione/3944
La risposta:
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.
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