Risoluzione del concordato con continuità e soddisfazione dei creditori garantiti dai proprietari dei beni destinati ex art. 2645-ter c.c.
Pubblicato il 09/01/19 00:00 [Doc.5712]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Continuità diretta - Utilità promessa - Individuazione - Distinzione rispetto al concordato liquidatorio
Mentre nel concordato liquidatorio l'utilità che il proponente, ai sensi dell'art. 161, comma 2 lett. e), si obbliga ad assicurare ai creditori consiste nel ricavato, qualunque esso sia, dalla vendita dell'intero patrimonio del debitore (utilità che è dunque individuabile nel patrimonio stesso), nel concordato in continuità occorre specificare quali siano le risorse destinate ai creditori e rispetto alle quali va verificato l'adempimento degli obblighi assunti.

Concordato preventivo - Continuità diretta - Risoluzione per inadempimento
Può essere dichiarata la risoluzione del concordato preventivo con continuità laddove, dopo la liquidazione dei beni non necessari alla continuazione, la prosecuzione dell'attività non consenta di prevedere il pagamento nemmeno in parte dei creditori chirografari.

Concordato preventivo - Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - Soddisfazione dei creditori garantiti dalla fideiussione prestata dai soggetti proprietari dei beni destinati
Nel concordato preventivo, i creditori garantiti dalla fideiussione prestata dai proprietari dei beni destinati, ex art. 2645-ter c.c., ai creditori concordatari, concorrono con questi sul ricavato della vendita dei beni (invero su ciò che residua dopo la soddisfazione dei crediti garantiti da ipoteca sui tali beni), ma mentre i creditori concordatari vi concorrono per l'importo del loro credito falcidiato dal concordato, i creditori garantiti vi concorrono per l'intero.


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