"Saldo e stralcio" delle cartelle: online il modulo per la richiesta
Pubblicato il 08/01/19 08:30 [Doc.5737]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La domanda va trasmessa, insieme alla copia del documento di identità, alla casella Pec della direzione regionale di riferimento oppure consegnata a uno sportello dell'agente

Disponibile da oggi, sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello "SA-ST" per presentare, entro il prossimo 30 aprile, istanza di adesione alla procedura, contenuta nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018), che consente alle persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, per un importo compreso tra il 16 e il 35%, già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

Vademecum per la compilazione del modulo
Il modello per aderire all'agevolazione, scaricabile online e disponibile presso gli sportelli di Agenzia entrate-Riscossione, è semplice e veloce, studiato per essere chiaro e facilmente utilizzabile dai cittadini. Bastano, infatti, pochi passaggi per compilarlo in tutte le sue parti.
Innanzitutto, occorre inserire i dati personali e indicare le cartelle o gli avvisi per i quali si richiede l'adesione al "saldo e stralcio". Bisogna, poi, attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.
Infine, va specificato se si intende versare la somma dovuta in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019: il 35% del totale entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Compilato il modello SA-ST in ogni sezione, il contribuente deve presentarlo entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella Pec della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle Pec è riportato nel modello e anche pubblicato sul sito della stessa Agenzia) oppure recandosi presso un suo sportello.
Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il "saldo e stralcio" oppure, in mancanza dei requisiti, per i debiti comunque definibili ai sensi dell'articolo 3 del Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la "rottamazione-ter", con le relative scadenze di pagamento.

Chi può aderire
Il modello SA-ST è riservato ai contribuenti persone fisiche che hanno i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) e che abbiano debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:
omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e all'articolo 54-bis del Dpr 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni
omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire anche le persone fisiche per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 3/2012.
Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti "rottamazioni delle cartelle" previste dal Dl 193/2016 e dal Dl 148/2017, per le quali non siano stati perfezionati i pagamenti delle somme dovute.
In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al "saldo e stralcio" sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista dall'articolo 3 del Dl 119/2018 ("rottamazione-ter").

Quanto si paga
Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal "saldo e stralcio" senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale, che varia in base alla situazione economica del contribuente.
In particolare, si verserà:
il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro
il 20%, con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro
il 35%, se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20mila euro.
Nel caso di persone fisiche per le quali risulti aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi.
Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sara Tavella
pubblicato Lunedì 7 Gennaio 2019


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