Rilascio del visto di conformità precluso all'intermediario moroso
Pubblicato il 25/01/19 00:00 [Doc.5811]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
L'operatore autorizzato a produrre attestazioni aventi efficacia nei confronti della Pa non deve trovarsi in situazioni personali di incompatibilità con il corretto esercizio di tale funzione
L'Amministrazione finanziaria può procedere alla cancellazione dall'elenco informatizzato dei professionisti per il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell'articolo 21 del Dm 164/1999, e può revocare legittimamente l'abilitazione Entratel, di cui all'articolo 3, comma 4, del Dpr 322/1998, al professionista che, in occasione dell'iscrizione o del rinnovo della stessa, abbia mendacemente attestato di non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria.
Questo fondamentale principio è stato chiarito dalla sentenza n. 2333, emessa il 13 novembre 2018 dal Tar Sicilia - Palermo - sezione III, rigettando il ricorso di un professionista, che richiedeva l'annullamento dei due provvedimenti con cui la direzione regionale delle Entrate per la Sicilia aveva disposto la cancellazione dello stesso dall'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e, contestualmente, la revoca dell'abilitazione al sistema Entratel.
La vicenda processuale e la pronuncia del Tar
Con ricorso depositato il 20 settembre 2018, un dottore commercialista ha impugnato due provvedimenti emessi dalla direzione regionale delle Entrate della Sicilia, a seguito della constatazione della "falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2008 dallo stesso ricorrente in data [ ] di non avere commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria".
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di parte e ha condiviso le argomentazioni che l'Agenzia delle entrate ha posto alla base dei due provvedimenti impugnati.
In particolare, i giudici amministrativi hanno delineato l'ampiezza del contenuto della certificazione sostitutiva che il professionista deve rendere relativamente alla presenza di carichi tributari e previdenziali a proprio carico.
I giudici, infatti, hanno ritenuto che "a ben vedere, la dichiarazione che il professionista deve rendere è quella di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria e non quella di avere debiti tributari iscritti a ruolo", comprendendo, pertanto, tra le suddette violazioni tutti i debiti tributari e previdenziali definitivamente accertati o meno.
Il professionista, quindi, non potrà addurre, all'atto del rilascio di una certificazione sostitutiva negativa, di non essere stato pienamente consapevole di avere commesso palesi e ripetute violazioni degli obblighi tributari e previdenziali, quando, a suo carico, già sussistevano, al momento della presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco informatizzato, cartelle di pagamento per imposte, o contributi previdenziali, dichiarate e non pagate.
Il Tar Sicilia ha, altresì, confermato la correttezza dell'operato della direzione regionale della Sicilia, relativamente all'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 25, comma 3, del Dm 164/1999, per la perdita del requisito soggettivo di cui al comma 1, lettera c) dello stesso decreto.
La sentenza, correttamente, cristallizza il principio secondo cui "l'art. 21, comma 2, lett. c), del D.M. n. 164 del 1999, nel richiamare l'art. 8, comma 1, dello stesso D.M., rubricato "Requisiti soggettivi", prevede chiaramente che il soggetto professionista, facoltizzato a rilasciare visti di conformità e asseverazioni aventi efficacia nei confronti della P.A., non versi in personali situazioni di incompatibilità con il corretto esercizio di tale funzione. La revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, poi, costituisce una specifica e ulteriore conseguenza".
Per i giudici del Tar Sicilia, quindi, va sempre tutelato l'interesse pubblico affinché siano rispettati i requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo richiesti agli intermediari, e ciò al fine di garantire all'Erario la conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l'attività posta in essere dagli stessi.
Gianpaolo Amideo
pubblicato Lunedì 21 Gennaio 2019
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