La cessione gratuita di calciatori non genera minusvalenze deducibili
Pubblicato il 24/01/19 08:21 [Doc.5822]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


L'operazione, non essendo a titolo oneroso, non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 101 del Tuir, che dà rilevanza fiscale ai risultati negativi della vendita di beni d'impresa

Non sono deducibili dal reddito imponibile della società sportiva le minusvalenze generate dalla cessione di contratti sui diritti alle prestazioni sportive di calciatori se non viene pagato un corrispettivo, essendo ininfluente la circostanza che la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso dovutogli.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 345 del 9 gennaio 2019.

Il fatto
Con un avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate ha proceduto al recupero a tassazione ai fini Ires e Irap delle minusvalenze derivanti dalla cessione di contratti aventi a oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatori.
A parere dell'Amministrazione finanziaria, dette cessioni, essendo a titolo gratuito, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, comma 1, del Tuir, che, nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva la deducibilità delle minusvalenze dei beni d'impresa se realizzate, tra l'altro, mediante cessione a titolo oneroso.

Con ricorso, la società calcistica ha contestato la tesi dell'Agenzia delle entrate, sostenendo l'onerosità sostanziale dei contratti in questione in quanto riconducibili ai contratti tra datori di lavoro, "con conseguente trasferimento del diritto di esigere la prestazione sportiva dietro pagamento dell'ingaggio annuale".

La Commissione tributaria provinciale ha accolto le richieste della società, riconoscendo la deducibilità fiscale delle minusvalenze contestate e, avverso tale decisione, l'ufficio ha interposto appello, respinto dai giudici della Ctr.

L'Agenzia delle entrate ha così proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione dell'articolo 101 del Tuir, nella parte in cui la sentenza ha annullato la pretesa fiscale relativa al mancato riconoscimento della deducibilità delle poste relative alla cessione.
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, confermando la legittimità del rilievo fiscale operato dall'ufficio.

Le ragioni della decisione
Nella controversia, la società sportiva ha dedotto dal proprio reddito imponibile le minusvalenze derivanti dalla cessione di un contratto riguardante le prestazioni sportive di un calciatore, trattando di fatto il diritto a godere della prestazione professionale dell'atleta come un bene relativo all'impresa ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Tuir.
La questione, pertanto, verte sull'interpretazione del disposto del citato articolo 101, nella versione modificata dall'articolo 1 del Dlgs 344/2003, concernente il trattamento fiscale delle minusvalenze dei beni relativi all'impresa nella parte in cui, con l'espresso richiamo all'articolo 86, comma 1, lettera a), del Tuir allora vigente, prevedeva che le minusvalenze (e le plusvalenze) dei cespiti aziendali concorrevano alla formazione del reddito imponibile se realizzate con una cessione a titolo oneroso.

Per dare risposta al caso in commento, i giudici di legittimità hanno in primo luogo confermato la tesi, già condivisa dall'amministrazione finanziaria, secondo cui, con la cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori, si realizza "la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta verso il corrispettivo, diritto da qualificare come bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa".
Infatti, tale diritto è certamente annoverabile tra le immobilizzazioni strumentali di natura immateriale dell'impresa, perché il diritto allo sfruttamento della prestazione professionale del calciatore configura una "utilità giuridica assolutamente suscettibile di valutazione economica e di circolazione".
Respinta, quindi, la tesi della società che, sul punto, aveva negato potesse parlarsi di un trasferimento di beni, non riguardando la cessione di "diritti reali su un bene materiale o immateriale, ma rapporti giuridici cartolarmene ed unitariamente compresi in un contratto di lavoro".
In linea di principio, pertanto, la minusvalenza generata dalla cessione del contratto de quo, avente a oggetto un bene strumentale immateriale qual è la prestazione sportiva di un calciatore, è una posta deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Tuir.

Ciò detto, i giudici supremi hanno inoltre affermato che "la cessione da una società sportiva ad un'altra di un contratto avente ad oggetto la prestazione professionale di un calciatore senza il pagamento di un corrispettivo sia atto a titolo gratuito, non rilevando la circostanza che la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso dovutogli".
In tal senso, infatti, la cessione del contratto è un contratto distinto dal sottostante, che prescinde dalla natura onerosa o gratuita dell'atto ceduto, rispetto al quale gode di perfetta autonomia.
Per questo motivo, non può essere condivisa la tesi, affermata anche in sede giudiziale di merito, che la cessione fosse a titolo oneroso, perché il contratto ceduto è esso stesso oneroso.
Diversamente argomentando, infatti, non sarebbe mai possibile compiere atti a titolo gratuito aventi a oggetto diritti reali immobiliari, a cui è sempre ricollegato un costo economico.
In questo caso, la sostanziale gratuità della cessione comporta la non applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 101 citato e la conseguente indeducibilità fiscale delle minusvalenze generate.

Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 23 Gennaio 2019


© Riproduzione Riservata