Legittimo l'accertamento bancario innescato da una denuncia anonima
Pubblicato il 01/02/19 00:00 [Doc.5851]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Uno scritto senza firma può ben costituire l'avvio di attività per l'assunzione di dati conoscitivi. Se tale principio ha valore in sede penale, deve trovare applicazione anche nel tributario

In caso di omessa dichiarazione, l'accertamento induttivo, provocato da uno scritto anonimo e fondato su indagini bancarie, non deve essere supportato da "elementi gravi precisi e concordanti", sono sufficienti anche presunzioni supersemplici. L'onere di ribaltarle, precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019, spetta al contribuente.

Evoluzione processuale
La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento Iva, Irpef e Irap, con i quali l'Agenzia delle entrate aveva contestato redditi di lavoro autonomo non dichiarati per più annualità.
La contribuente ricorreva nella Commissione tributaria provinciale competente, che accoglieva le doglianze proposte.
La Ctr del Piemonte respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'ente impositore, non aveva assolto il proprio onere probatorio, non avendo verificato, nel caso di specie, la provenienza degli assegni bancari versati, con continuità, nel conto corrente della contribuente.

L'Amministrazione, quindi, proponeva ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione degli articoli 51, comma 2, e 55 del Dpr 633/1972; 32, comma 1, e 41 del Dpr 600/1973 e 2697 cc.
A giudizio dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale aveva errato ove affermava che l'accertamento induttivo disposto nei confronti della contribuente dovesse essere supportato da "elementi gravi precisi e concordanti", anche nel caso, come quello in esame, che si caratterizza per accertamenti fondati su indagini bancarie e sull'evasione totale dagli obblighi tributari.

Pronuncia della Cassazione
La suprema Corte accoglie integralmente tutti i motivi di ricorso, confermando la posizione, più volte espressa - da ultimo nelle sentenze nn. 14930/2018 e 16565/2017 - secondo la quale, "nel caso in cui vi sia stata un'omessa dichiarazione da parte della contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti".

Da ciò consegue che, come l'ufficio può procedere all'accertamento con metodo induttivo in base a presunzioni semplici, anche il giudice tributario può legittimamente ritenere i fatti contestati come dimostrati sulla base di siffatte presunzioni, con la conseguenza che incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa.
Pertanto, a giudizio della suprema Corte, nell'ipotesi di omessa dichiarazione, l'ufficio, in base all'articolo 41 del Dpr 600/1973, determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà di ricorrere a presunzioni supersemplici, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari, tesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.

In conseguenza di quanto sopra, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ha legittimato l'applicazione dello strumento previsto dal citato articolo 41. Facendo l'ufficio riferimento alle risultanze degli accertamenti bancari, gravava sulla contribuente l'onere di superare gli effetti della presunzione, dimostrando i fatti negativi che in concreto avevano impedito la formazione del reddito.

Gli scritti anonimi nelle indagini tributarie
La Commissione tributaria regionale, nella sentenza oggetto della pronuncia di legittimità, ha evidenziato l'utilizzo improprio, da parte dell'Agenzia, di uno scritto anonimo, che invece non avrebbe potuto essere posto "alla base di un accertamento induttivo" in assenza di un "riscontro aliunde".
La suprema Corte ha sostenuto, già con sentenza n. 16424/2002, l'inutilizzabilità dello scritto anonimo ai fini della prova e del quadro indiziario necessario per atti invasivi, ribadendo però che lo scritto anonimo può ben costituire l'innesco di attività per l'assunzione di dati conoscitivi (cfr pronunce nn. 25392/2008 e 25393/2008); se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve, quindi, trovare applicazione in sede tributaria.

Pertanto, nel caso di specie, la denuncia anonima è pienamente utilizzabile nell'ambito dell'accertamento fiscale per dare il via all'attività di assunzione di dati conoscitivi.

Salvatore Tiralongo
pubblicato Martedì 29 Gennaio 2019


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