Beni dei soci illimitatamente responsabili nel concordato preventivo
Pubblicato il 01/02/19 00:00 [Doc.5855]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Paolo Bortoluzzi
Concordato preventivo società di persone - Coinvolgimento del patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile - Efficacia obbligatoria dell'omologazione - Inammissibilità dell'azione esecutiva del creditore sociale sul patrimonio del socio
Nel caso di concordato preventivo presentato da una società di persone con coinvolgimento, ex art. 184, comma 2, legge fallimentare, del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, l'ottenuta omologazione rende obbligatorio il piano e la proposta a tutti i creditori anteriori.
Ciò implica che, per tutto il tempo previsto per l'esecuzione del piano, sia i beni sociali che quelli personali dei soci coinvolti non possono essere aggrediti con esecuzione individuale da parte dei creditori sociali fino a che il concordato non sia stato risolto.
[Nella fattispecie, il socio illimitatamente responsabile, che aveva destinato alcuni immobili di sua proprietà alle finalità del piano concordatario liquidatorio, si era opposto ex art. 615 c.p.c. all'iniziativa individuale promossa nei suoi confronti da una banca creditrice sociale nella fase esecutiva del concordato.]
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