Effetti della nullità della sola clausola che prevede interessi usurari
Pubblicato il 31/01/19 00:00 [Doc.5856]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Renato Perticarari
L'art. 1815, II comma, c.c. va inteso nel senso che è da ritenere la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione "e non sono dovuti interessi" non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell'operatività dell'ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
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