Risoluzione del contratto di leasing ante fallimento: clausole applicabili e nullità
Pubblicato il 04/02/19 00:00 [Doc.5866]
di Redazione IL CASO.it
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Applicazione della disciplina dell'art. 72-quater in caso di risoluzione anticipata del contratto - Esclusione - Contrarietà all'ordine pubblico economico e alla previsione di cui all'art. 1526 c.c. - Differenza di presupposti applicativi - Altre pattuizioni - Nullità - Fattispecie
E' nullo, per contrarietà all'ordine pubblico economico e, in particolare, alla previsione di cui all'art. 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto di leasing c.d. traslativo, il patto con il quale si preveda l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 72-quater l.fall. al contratto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento.
I presupposti applicativi delle due discipline sono, infatti, molto diversi: a) da un lato il mero fatto del sopravvenire del fallimento dell'utilizzatore su un contratto di leasing in corso di esecuzione, dall'altro il verificarsi di un inadempimento dell'utilizzatore a fronte del quale la società concedente decide di risolvere il contratto; b) la convenienza per il fallimento di operare la scelta tra prosecuzione e scioglimento del rapporto, tenendo conto dell'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa fallita.
Allo stesso modo, sono nulle, per contrarietà all'art. 1526 c.c. le pattuizioni che, in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing traslativo prevedano pattuizioni quali:
a) il diritto dell'utilizzatore a percepire il ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto di tutte le spese ed oneri, anche se giudiziali e non ripetibili, e comunque a qualsiasi titolo sostenuti dal concedente, anche se connessi al recupero e alla vendita o reimpiego in locazione finanziaria del bene o nello svolgimento delle pratiche anche legali dirette a conseguire indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi;
b) l'inclusione, nel montante coperto dalla vendita o riallocazione del bene, di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell'utilizzatore fino alla data di scadenza originaria del contratto, con addizione di interessi moratori convenzionali;
c) la mancata previsione che la vendita e riallocazione del bene ottenuto in restituzione non debba aver luogo a valori di mercato, pena la responsabilità del concedente e che lasciano quest'ultimo libero di procedere o meno all'operazione di riallocazione secondo le proprie insindacabili determinazioni, senza tener conto della presenza di interessi altrui, quali potrebbero essere quelli dello stesso utilizzatore o di altri suoi creditori.
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