La perdita di chance di partecipare a gare d'appalto
Pubblicato il 04/02/19 08:27 [Doc.5868]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Lorenzo Tamos
Va riconosciuto all'impresa attrice il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, patito per la preclusa possibilità di partecipare a gare pubbliche in conseguenza dell'inadempimento imputabile alla società di consulenza, che si era obbligata, per conto dell'attrice, a compilare ed inoltrare l'istanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali presso l'ente pubblico competente (tale iscrizione era un requisito soggettivo previsto dallo ius superveniens per la partecipazione alle gare nel settore ove l'attrice operava da tempo).
Trattasi di un pregiudizio patrimoniale certo nella sua esistenza, ma la cui prova dell'esatto ammontare risulta impossibile o, comunque, eccessivamente difficile per la parte danneggiata: è pertanto giustificato il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..
I criteri orientativi per la quantificazione del danno da perdita di chance sono almeno tre: (1) il valore delle procedure di selezione a cui la danneggiata ha allegato di non avere potuto partecipare; (2) la circostanza che la chance di aggiudicazione costituisce un bene della vita che, ove monetizzato, va valutato in termini inferiori rispetto all'utile che sarebbe conseguito dall'esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione, nonché (3) l'allegazione che l'attore disponesse o meno di una capacità tecnica, finanziaria ed operativa di aggiudicarsi e dare esecuzione a tutti gli appalti alle cui gare non ha potuto partecipare.
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