Negoziazione assistita e arbitrato: è in scadenza il bonus 2018
Pubblicato il 11/02/19 07:56 [Doc.5904]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
La domanda va trasmessa attraverso la procedura online presente nell'area del sito del ministero della Giustizia dedicata agli incentivi fiscali per la degiurisdizionalizzazione
Ultime ore per la richiesta del credito d'imposta da parte di coloro che, durante lo scorso anno, hanno corrisposto compensi ad avvocati e arbitri nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita concluso con successo e di arbitrato concluso con lodo.
L'agevolazione è stata introdotta in via sperimentale (per il solo 2015) dall'articolo 21-bis del Dl 83/2015, per poi essere resa permanente, a partire dal 2016, nel limite di spesa di 5 milioni di euro all'anno, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015).
La disciplina attuativa è stata dettata dal decreto interministeriale 23 dicembre 2015, che ha fissato le modalità di presentazione della richiesta di attribuzione dell'agevolazione e quelle di comunicazione dell'esito della domanda, le procedure di utilizzo del bonus e le regole per i controlli e per il recupero, in caso di illegittima fruizione. Le disposizioni sono state successivamente modificate dal decreto interministeriale 30 marzo 2017, che le ha aggiornate a seguito della messa a regime della norma (vedi "Negoziazione assistita e arbitrato: le novità per il credito d'imposta").
L'incentivo consiste nel riconoscimento, solo in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, di un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro, fino a un massimo di 250 euro, ed è determinato proporzionalmente in funzione delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui.
La richiesta va trasmessa esclusivamente online, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno, utilizzando la procedura presente nell'area dedicata agli incentivi fiscali relativi alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del ministero della Giustizia.
L'importo effettivamente spettante viene comunicato al richiedente entro il successivo 30 aprile.
Il credito d'imposta è spendibile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il modello F24, in cui va riportato lo specifico codice tributo "6866", deve viaggiare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
r.fo.
pubblicato Lunedì 11 Febbraio 2019
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