Sulla sindacabilità in Cassazione del fatto notorio
Pubblicato il 23/02/19 00:00 [Doc.5958]
di Redazione IL CASO.it
In tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in applicazione del principio, che il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto nel concetto di fatto notorio la circostanza che in un dato momento storico le banche erogavano mutui per somme superiori rispetto a quelle necessarie ad acquistare il bene e sulla base di ciò disconosciuto i maggiori ricavi imputati alla parte venditrice in ragione dei considerevoli scostamenti tra il prezzo riportato negli atti di vendita e gli importi concessi nei collegati contratti di mutuo).
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