Contestazione dell'esistenza del ramo d'azienda trasferito e onere della prova
Pubblicato il 22/02/19 08:41 [Doc.5967]
di Redazione IL CASO.it
A fronte della contestazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza del ramo d'azienda trasferito, da intendersi come articolazione funzionalmente autonoma di un'unità economica organizzata, è onere delle convenute, cessionaria e cedente, provare il fatto del trasferimento, e cioè la consistenza e l'idoneità funzionale del ramo, in primo luogo mediante la produzione in giudizio dell'atto di cessione e degli allegati necessari a identificare gli elementi patrimoniali trasferiti; ciò in particolare al fine di verificare l'idoneità dello stesso a svolgere le attività commesse alla cessionaria dalla cedente, sulla base di un contratto di servizi coevo al trasferimento del ramo.
L'accollo dell'onere della prova alle convenute si giustifica sia per considerazioni attinenti alla vicinanza della prova, sia perché, ponendo il ricorrente, a fondamento della domanda, il fatto negativo dell'inesistenza del trasferimento d'azienda, viene in questione il diritto delle convenute alla novazione soggettiva del rapporto di lavoro, in difetto di consenso del contraente ceduto.
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