Revocatoria ordinaria di credito eventuale litigioso
Pubblicato il 26/02/19 08:44 [Doc.5983]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Francesco Fontana e Giorgia Micheletto
L'art. 2901 c.c. prevede una nozione lata di credito comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, a prescindere dalla certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo; anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, purché esso sia identificato, seppur nella forma della mera aspettativa, alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale propria dell'azione revocatoria [nel caso di specie il credito eventuale litigioso attiene ad un'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore].
L'azione revocatoria ordinaria è ammissibile e, sussistendone le altre condizioni può essere accolta, anche in caso di pendenza di un giudizio di appello, con sentenza sfavorevole in primo grado volto all'accertamento del credito litigioso, seppur la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non possa essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito litigioso non sia o meno accertata con efficacia di giudicato.
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