Eccezione di prescrizione e prova dell'apertura di credito
Pubblicato il 11/03/19 00:00 [Doc.6045]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione dell' Avv. Marco Campanella
In caso di conto corrente a cui accede un'apertura di credito grava sulla banca, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa; in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente può provarsi anche per facta concludentia; l'art. 127 TUB prevede, infatti, una c.d. "nullità di protezione" solo a vantaggio del cliente; la Banca non può dunque far valere la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta, mentre il cliente può l'affidamento concesso in qualsiasi forma.
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