Contratti derivati e indicazione dei criteri di calcolo del MtM
Pubblicato il 17/06/15 20:39 [Doc.608]
di Redazione IL CASO.it


Segnlazione a cura di Avv. Paola Pontanari

I contratti in derivati sono soggetti a nullità se non contengono specificazione dei criteri di calcolo del Mark to Market (MtM). Risolvendosi la quantificazione del MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso, in quanto oggetto del contratto, non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art.1418 c.c.


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