Tutela cautelare esclusa nel rapporto locatizio per i vizi dell'immobile
Pubblicato il 22/03/19 00:00 [Doc.6102]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Antonella Manisi
I rimedi posti dalla disciplina codicistica a tutela del conduttore per i vizi della cosa locata consistono esclusivamente nella risoluzione del contratto o nella riduzione del canone, ma non nella condanna del locatore ad eseguire i lavori necessari per rendere la cosa idonea all'uso pattuito (in termini Cass., Sez. 3, n. 12712 del 25/05/2010: L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ. per i vizi della cosa locata; Tribunale di Modena, 14/06/2013, n. 955; Tribunale di Roma, 18/02/2003).
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