Sham trust: quando il disponente non perde il controllo dei beni
Pubblicato il 05/04/19 06:43 [Doc.6142]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Denti di Mantova
Tribunale Reggio Emilia, n.531 del 02 Aprile 2019, est. Dazzi.
L'art. 2 della Convenzione dell'Aja (L. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale, affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente.
Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che, nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto.
Il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano, e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja.
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