Escluso il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di cassazione
Pubblicato il 15/05/19 00:00 [Doc.6236]
di Redazione IL CASO.it


Il d.m. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051, di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, deve essere interpretato alla luce dei parametri e all'interno dei limiti stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l'istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.


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