Nullità dell'apertura di credito ipotecaria per mancata indicazione del TAEG/ISC.
Pubblicato il 21/05/19 00:00 [Doc.6266]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Simona Ristori
A decorrere dal 1° Ottobre 2003 il TAEG/ISC costituisce un elemento fondamentale del contratto la cui omessa indicazione integra un grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso e la conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali ex art. 117 TUB.
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