Sovraindebitamento, con liquidazione di patrimonio futuro, e 'pace fiscale'
Pubblicato il 29/05/19 00:00 [Doc.6268]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del Dott. Giovanni Matteucci

Sovraindebitamento L.3/2012 - Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter - Apertura procedura - Beni liquidabili, crediti futuri da prosecuzione attività artigianale e vendita contratto leasing immobiliare - Benefici da pace fiscale.

Il debitore, sovraindebitato, può essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni anche in assenza di beni immobili o mobili, purché possa contare su redditi futuri derivanti dalla propria attività di artigiano, che permettano una soddisfazione sia pure parziale dei creditori.

[Nel caso di specie è stato ritenuto determinante, ai fini dell'ammissione alla procedura, il beneficio da "pace fiscale" con riduzione del debito tributario, che costituiva la parte più rilevante della esposizione complessiva].


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