La compravendita di diamanti non ha natura finanziaria
Pubblicato il 24/05/19 09:30 [Doc.6274]
di Redazione IL CASO.it


"...Né può valere a conferire alla compravendita di diamanti natura di attività di natura finanziaria la circostanza che, come accaduto nel caso di specie, essa abbia per una delle parti finalità di investimento in senso lato (esplicitata nel doc. 5 di parte ricorrente), nella prospettiva quindi di un incremento del capitale impiegato per l'acquisto del bene, e che conseguentemente sia qualificata dalle parti come forma di investimento, o che sia contestuale all'acquisto di strumenti finanziari.
Nemmeno la presentazione fuorviante del prodotto in ordine alla possibilità che il suo valore si conservasse o aumentasse nel tempo può mutare le sue caratteristiche.
La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via alternativa dal ricorrente, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra la e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del quale la prima, per le ragioni dette al termine del precedente paragrafo, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.
Di tale competenza la che era abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti le era stata presentata dal proprio referente investimenti contestualmente e in collegamento all'offerta di prodotti finanziari (quote di fondi comuni di investimento) e la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio rientra nel servizio di consulenza finanziaria offerto dal personale dell'istituto di credito ai propri clienti.
E' appena il caso di evidenziare che il comportamento tenuto in concreto dalla banca ha tradito quell'affidamento e molto probabilmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha anche pregiudicato quel risultato di fidelizzazione della clientela che la resistente si prefiggeva di realizzare collaborando con IDB.
Il rapporto intercorso tra le parti ha anche generato a carico di Banco Bpm un obbligo di informazione e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell'affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, come suggerito dalla difesa attorea, nel disposto dell'art. 1173 c.c. …"


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