Desistenza dell'unico creditore istante depositata in sede di reclamo
Pubblicato il 28/05/19 00:00 [Doc.6277]
di Redazione IL CASO.it
Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinchè il giudice del merito possa pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma. Ne deriva che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.
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