Notifica a mezzo PEC: a quale indirizzo?
Pubblicato il 30/05/19 08:57 [Doc.6289]
di Redazione IL CASO.it
Question time alla Camera, il Ministro risponde
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL'ON. ROSSINI
Ringrazio la deputata interrogante per la sollecitazione, che investe anche il mio Ministero di una questione che ha animato il mondo dell'avvocatura negli ultimi mesi, e cioè a quale account di posta elettronica va fatta la notifica via Pec affinchè sia valida: agli indirizzi contenuti nell'elenco ReGindE o anche a quelli contenuti nell'elenco Ini-Pec.
Come ricostruito dall'On.le Rossini, la Cassazione lo scorso 8 febbraio ha emesso una pronuncia che ha generato non poco fermento nella classe forense poiché avrebbe negato che gli indirizzi contenuti in pubblici registri diversi da quelli inseriti nel ReGindE possano considerarsi valido domicilio digitale ai fini della bontà delle notifiche.
Sostiene l'interrogante, dunque, che stando alla decisione della Cassazione sarebbe nulla una notificazione in proprio effettuata ad un indirizzo PEC differente da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Orbene, partendo dall'assunto che nel Registro Ini-Pec, confluiscono sia gli indirizzi di Pec degli ordini o collegi professionali sia quelli del registro delle imprese, e che pertanto, l'indirizzo Pec presente nel RegInDE è necessariamente lo stesso di quello che si rinviene nell'elenco Ini-Pec, la Cassazione, con ben due ordinanze (Cass. ord. n. 9893 e n. 9897) - emesse successivamente a quella richiamata e precisamente in data 5 aprile 2019 - ha cambiato indirizzo rispetto al precedente orientamento ritenendo, rispettivamente, valida sia la notifica effettuata all'account Ini-Pec della società 2 destinataria, in quanto indirizzo «pubblico informatico», sia la notifica che fa riferimento all'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal ministero dello Sviluppo economico per la validità della notifica a mezzo Pec.
Parrebbe quindi già superato l'indirizzo interpretativo della sentenza del febbraio 2019 e, di conseguenza, sedata la querelle, peraltro prontamente sottolineata dal Presidente dal CNF al Primo Presidente della Cassazione, a cui non posso che rimettere ogni valutazione, poiché ogni iniziativa eventualmente adottata dal Ministero della Giustizia si risolverebbe in un inammissibile travalicamento delle prorogative che l'ordinamento giudiziario attribuisce all'autorità giudiziaria, trattandosi di questione meramente interpretativa.
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