Ruolo dei Giudici di Pace e compensi: il Ministro risponde
Pubblicato il 31/05/19 09:00 [Doc.6290]
di Redazione IL CASO.it


INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DEGLI ON.LI FORNARO E CONTE

Ringrazio gli interroganti per avermi dato l'occasione di esporre in Parlamento uno degli obiettivi che il Ministero che rappresento ha sentito come prioritari nell'intervento complessivo sul sistema giustizia.
Da sempre abbiamo sostenuto la necessità di offrire un concreto riconoscimento al ruolo fondamentale che i giudici di pace e tutti i magistrati onorari offrono quotidianamente all'amministrazione della giustizia italiana, e, proprio in quanto convinti del contributo essenziale dagli stessi fornito, siamo intervenuti a modificare la cd. riforma Orlando, che, altrimenti avrebbe provocato, oltre all'abbassamento drastico dei livelli di tutela ordinamentale, anche un grave pregiudizio all'intero sistema giudiziario, indebolendone una delle componenti essenziali, con una sorta di tsunami che avrebbe travolto il lavoro di tutti i componenti della magistratura onoraria.
La modifica del D.Lgs. n. 116/2017 e delle altre fonti normative di riferimento, proprio in questa prospettiva, costituisce uno dei punti specifici del contratto di Governo, a cui è stata dedicata l'attenzione che la categoria dei magistrati onorari, a giusta ragione, rivendica da tempo e ciò nell'interesse dell'intero servizio giustizia.
Secondo il metodo del dialogo e della collaborazione, l'obiettivo riformistico è stato raggiunto dal Ministero della Giustizia dopo mesi di costruttivo confronto, sviluppatosi nel contesto di un apposito tavolo tecnico, i cui lavori si sono conclusi con un testo approdato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri.
2 In particolare, a coloro che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 116/2017 è stato consentito di mantenere, anche dopo il primo quadriennio successivo alla riforma, lo status precedente, riconoscendosi, in aggiunta, la facoltà di opzione sulle modalità di corresponsione del compenso (fisso o a cottimo), nonché prevedendosi che, al pari dell'attività d'udienza, anche l'eventuale impiego nell'Ufficio del processo, sia comunque remunerato, con la possibilità di doppia indennità a seconda della durata dell'impegno.
Il testo di riforma prevede, inoltre, una serie di interventi migliorativi per tutta la categoria, come è a dirsi per la disciplina dell'incompatibilità, che viene uniformata a quella - più elastica - prevista per i magistrati togati, la possibilità di conferma per quadrienni fino al 68^ anno di età, il pagamento dei compensi con cadenza bimestrale e la possibilità di ottenere trasferimenti a domanda al fine di assistere un familiare con disabilità.
Ulteriori ritocchi e miglioramenti potranno senz'altro essere apportati nel corso dei prossimi lavori parlamentari, che auspico spediti e coerenti con gli obiettivi prefissati, fermo restando che tali obiettivi, nell'ambito delle proprie competenze, sono stati senz'altro già conseguiti dal Ministero della Giustizia.


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