Revoca di finanziamento pubblico e presupposti del privilegio per le restituzioni
Pubblicato il 11/06/19 00:00 [Doc.6328]
di Redazione IL CASO.it
Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici é seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato.
Ne consegue che anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto del finanziamento, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione.
La norma di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 (secondo il quale "per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi") rinvia, ai fini dell'applicazione del privilegio generale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - ai "crediti nascenti dai finanziamenti" di cui al comma 4 (che disciplina, come si é detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa; la stessa si riferisce dunque non soltanto ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche a quelli derivanti da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione ("in tutti gli altri casi"), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo.
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Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2663
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. La Simest - Società italiana per le imprese all'estero - s.p.a., invocando la risoluzione di un contratto di finanziamento intercorso con la (*) s.r.l. in bonis, chiese l'ammissione al passivo del fallimento di quest'ultima, medio tempore dichiarato dal Tribunale di Rovigo, per le seguenti somme: a) Euro 487.000,00, in privilegio, quale sorte capitale per il finanziamento suddetto, concesso del D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 1 e art. 9, commi 4 e 5; b) Euro 11.581,09, in chirografo, per interessi maturati prima del biennio ex art. 2749 c.c.; c) Euro 20.206,42, in privilegio, per interessi relativi alla prima parte del medesimo biennio; d) Euro 34,74, in chirografo, per ulteriori interessi.
1.1. Venne, invece, insinuata, dal giudice delegato, al chirografo per il credito sub a), perché il finanziamento era stato concesso in forza di altra disposizione normativa (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6, comma 2) e per non essere equiparabile la risoluzione alla revoca del D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, nonché per il credito sub b), con esclusione di quello sub c), trattandosi di interessi successivi al 14 gennaio 2015, data di deposito della domanda di concordato in bianco ad opera della Simest s.p.a..
1.2. Con decreto del 22-24 novembre 2016, il Tribunale di Rovigo respinse l'opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da quest'ultima, ritenendo inopponibile al fallimento, per carenza di data certa, il contratto di finanziamento posto a fondamento della invocata insinuazione. Rilevò, peraltro, ad abundantiam, l'assenza di qualsivoglia riferimento, in detto contratto, alla normativa di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, per quel che riguardava il richiesto privilegio, e l'inapplicabilità, in ogni caso, dell'art. 9 del citato D.Lgs., perché riferito alla revoca del contratto di finanziamento, e non alla sua risoluzione (come accaduto nella specie). Sancì, conseguentemente, l'infondatezza della pretesa relativa agli interessi, venuto meno il riconoscimento del privilegio per il credito principale.
2. Avverso questo provvedimento, Simest s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il secondo dei quali, che censura la statuizione sulle spese, sostanzialmente privo di autonomia), resistiti, con controricorso, dalla curatela.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9", ascrive al decreto impugnato di avere errato: 1) nel rimettere in discussione l'opponibilità al fallimento del contratto di finanziamento, essendo stata la ricorrente ammessa al passivo, sebbene in via chirografaria, in forza del medesimo contratto, né avendo la curatela, in sede di opposizione, chiesto, sul punto, alcuna modifica; 2) nel ritenere inapplicabile il D.Lgs. n. 123 del 1998, stante la natura di intervento pubblico in materia di sostegno all'impresa caratterizzante il contratto di finanziamento di cui si discute, e, comunque, per non aver ritenuto privilegiato il relativo credito, riferendosi la citata norma alla natura restitutoria del credito derivante da detto finanziamento, indipendentemente dal fatto che esso derivi da revoca o risoluzione del corrispondente contratto.
1.1. In particolare, la ricorrente, muovendo dall'assunto secondo cui "Erra il giudice dell'opposizione quando, di per sé, ritiene inopponibile al fallimento il contratto di finanziamento ai fini del riconoscimento del privilegio, allorquando quello stesso contratto é stato posto a base dell'ammissione del credito Simest in sede di insinuazione, mai contestata dal curatore in quella sede, né, tanto meno, in quella dell'opposizione. La contraddizione é evidente: se il contratto é inopponibile al fallimento non dovrebbe esservi ammissione che, invece, c'é stata ancorché in mero chirografo" (cfr. pag. 8 del ricorso), sviluppa, poi, pressoché integralmente, la censura contro le argomentazioni - contratto di cui si tratta non presenta alcun riferimento al D.Lgs. n. 123 del 1998, sicché non vi sono elementi per ritenere che sia stato erogato sulla base di tale normativa. In ogni caso, dall'esame delle norme che stabiliscono il privilegio invocato, non emerge l'invocata equiparazione dei casi di revoca ivi indicati rispetto all'ipotesi, sussistente nel caso in esame, di risoluzione contrattuale, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicabilità del medesimo..." (cfr. pag. 4 del decreto impugnato) - utilizzate dal Tribunale di Rovigo espressamente ad abundantiam per respingere l'opposizione innanzi ad esso formulata dalla Simest s.p.a..
2. Il fallimento controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso (motivo di) ricorso, per carenza di interesse, assumendo che Simest s.p.a. non avrebbe impugnato la statuizione del Tribunale di Rovigo, idonea a sorreggere autonomamente la decisione, circa la ivi sancita inopponibilità alla curatela del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo (cfr. amplius, pag. 8-12 del controricorso).
2.1. Tale eccezione, però, non può essere condivisa.
2.2. Invero, giova premettere che, indubbiamente, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr., in termini, Cass. n. 10862 del 2018. In senso sostanzialmente analogo, si vedano, peraltro, Cass. n. 11603 del 2018 e Cass., SU, n. 17931 del 2013). L'erronea, o comunque imprecisa, intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, dunque, non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass. n. 23610 del 2017).
2.2.1. Va altresì ricordato che, Cass., SU, n. 9100 del 2015 ha precisato che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.
2.3. Alla stregua dei principi suddetti, dunque, é innegabile, ad avviso di questo Collegio, che, sebbene concentrandole in un unico motivo (il primo), la Simest abbia concretamente proposto, avverso l'impugnato decreto del Tribunale di Rovigo, due differenti censure: in primis, quella che, sebbene molto succintamente argomentata (come si é visto nel precedente p. 1.1.), é chiaramente diretta a contestare l'operato del giudice a quo consistito nel rimettere in discussione l'opponibilità al fallimento del già menzionato contratto di finanziamento, essendo stata la ricorrente ammessa al passivo, sebbene in via chirografaria, in forza del medesimo contratto, né avendo la curatela, in sede di opposizione, chiesto, sul punto, alcuna modifica; in via logicamente successiva, poi, l'altra, - diretta, peraltro, contro affermazioni che quel tribunale ha espressamente qualificato come rese ad abundantiam - riguardante l'errore ascritto al medesimo giudice nel ritenere inapplicabile il D.Lgs. n. 123 del 1998, stante la natura di intervento pubblico in materia di sostegno all'impresa caratterizzante il contratto di finanziamento di cui si discute, e, comunque, per non aver ritenuto privilegiato il relativo credito, riferendosi la citata norma alla natura restitutoria del credito derivante da detto finanziamento, indipendentemente dal fatto che esso derivi da revoca o risoluzione del corrispondente contratto. Conseguentemente, non può ritenersi, diversamente da quanto opinato dal fallimento controricorrente, inammissibile il ricorso per l'omessa censura, da parte della ricorrente, della statuizione di inopponibilità resa dal tribunale, posto che proprio di questa si é in effetti doluta la Simest s.p.a. invocando la preclusione derivante dall'avvenuta ammissione in chirografo del suo credito di restituzione.
2.4. Disattesa, quindi, la suddetta eccezione, va, poi, osservato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 21490 del 2005 e Cass. n. 7838 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 2736 del 2013, e, soprattutto, Cass., SU, n. 3840 del 2007, in motivazione).
2.5. Fermo quanto precede, entrambi i profili di censura di cui al motivo di ricorso in esame - sostanzialmente rivolti contro le due rationes decidendi poste dal Tribunale di Rovigo a sostegno del provvedimento oggi impugnato - sono fondati nei termini di cui appresso.
2.5.1. Circa il primo di essi, osserva la Corte che, attesa la già avvenuta ammissione, in chirografo, del proprio credito in linea capitale, l'opposizione L. Fall., ex art. 98, spiegata dalla Simest s.p.a. investiva, esclusivamente, il riconoscimento, o meno, del privilegio dalla stessa invocato: ciò per la decisiva considerazione che la curatela, senza in alcun modo impugnare specificamente, L. Fall., ex art. 98, comma 3, l'avvenuta ammissione di quel credito, si era ivi limitata a chiedere, esclusivamente, il rigetto dell'opposizione (cfr. sostanzialmente in tal senso, Cass. n. 9929 del 2018, in motivazione). Il curatore, quindi, in assenza di detta impugnazione (la cui proposizione, in via incidentale, nell'ambito dell'opposizione L. Fall., ex art. 98, comma 2, intrapresa dal creditore é stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. n. 21582 del 2018; Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 9617 del 2016), non avrebbe potuto ulteriormente contestare l'opponibilità del contratto, essendo ormai stato accertato dal provvedimento del G.D. di ammissione al passivo il credito sotto il profilo dell'esistenza e dell'ammontare e, quindi, del suo titolo giustificativo, sicché il profilo della data certa di quest'ultimo non poteva rientrare nell'oggetto dell'opposizione.
2.6. L'ulteriore profilo di doglianza del motivo in esame é, invece, diretto a contestare l'affermazione del tribunale veneto secondo cui "il contratto di cui si tratta non presenta alcun riferimento al D.Lgs. n. 123 del 1998, sicché non vi sono elementi per ritenere che sia stato erogato sulla base di tale normativa. In ogni caso, dall'esame delle norme che stabiliscono il privilegio invocato, non emerge l'invocata equiparazione dei casi di revoca ivi indicati rispetto all'ipotesi, sussistente nel caso in esame, di risoluzione contrattuale, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicabilità del medesimo..." (cfr. pag. 4 del medesimo decreto).
2.6.1. Entrambe tali argomentazioni appaiono, ad avviso di questo Collegio, inidonee a giustificare il mancato riconoscimento, in favore della Simest s.p.a., del privilegio di cui del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, da essa invocato.
2.6.2. E', invero, opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 123 del 1998, individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, anche tramite soggetti terzi, interventi che, secondo l'art. 7, possono consistere "in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato".
2.6.3. Il successivo art. 9 prevede, al comma 4, che "Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare é determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto". Il successivo comma 5 dispone, poi, che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi", e che al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo del D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 67, comma 2.
2.7. Orbene, il tribunale, come si é già anticipato, ha negato alla Simest s.p.a. il riconoscimento del predetto privilegio perché il contratto di finanziamento da essa concluso con la (*) s.r.l. in bonis non presentava alcun riferimento al D.Lgs. n. 123 del 1998, sicché non vi erano elementi per ritenere che fosse stato erogato sulla base di tale normativa, ed in ogni caso perché dall'esame di quest'ultima non emergeva l'invocata equiparazione dei casi di revoca ivi indicati rispetto all'ipotesi, sussistente nel caso in esame, di risoluzione contrattuale, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicabilità del medesimo.
2.8. Posto, però, che la Simest s.p.a. risulta pacificamente essere soggetto che utilizza capitali pubblici, e che il D.Lgs. n. 123 del 1998, si rivela essere normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concessi da amministrazioni pubbliche, anche tramite soggetti terzi, ne consegue che ciò su cui il tribunale avrebbe dovuto interrogarsi era la riconoscibilità, o meno, del richiesto privilegio nella specifica fattispecie contrattuale di finanziamento dedotto, indipendentemente dall'eventuale richiamo, tra le clausole del medesimo, della citata normativa. In altri termini, il giudice a quo avrebbe dovuto stabilire se quel contratto di finanziamento fosse, o meno inquadrabile, in ragione del suo concreto oggetto e della sua finalità, proprio tra le forme di intervento di cui al già richiamato del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 e, in ipotesi di soluzione positiva, non avrebbe potuto negare il privilegio sul presupposto della impossibilità di equiparare la revoca di cui all'art. 9 del medesimo decreto con la fattispecie risoluzione per inadempimento dedotta dalla odierna ricorrente.
2.9. A quest'ultimo proposito, infatti, va osservato che il citato art. 9 disciplina la revoca dei benefici (previsti dal precedente art. 7), la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e prevede le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca dei benefici é prevista: a) in caso di "assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili" (comma 1); b) nel caso in cui "i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento" (comma 3); c) nel caso di "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria" e - più in generale - "in tutti gli altri casi" (comma 4).
2.9.1. Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici é seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841).
2.9.2. In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto del finanziamento, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione.
2.9.3. E' in tale contesto che si colloca, quindi, - come dianzi detto il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale "per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi". La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del privilegio generale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - ai "crediti nascenti dai finanziamenti" di cui al comma 4 (che disciplina, come si é detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa; ossia - non soltanto ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione ("in tutti gli altri casi"), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo (cfr. sostanzialmente in tal senso la recente Cass. n. 9926 del 2018).
2.9.3.1. Tale opzione interpretativa é, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti (cfr. Cass. n. 9926 del 2018, in motivazione).
3. Il secondo motivo di ricorso, privo di autonomia perché relativo alla statuizione sulle spese contenuta nel decreto impugnato, é evidentemente assorbito.
4. In definitiva, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019.
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