Trasparenza delle operazioni bancarie
Pubblicato il 17/06/19 00:00 [Doc.6353]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del Prof. Avv. Gioacchino La Rocca
Nel calcolo dell'ISC (indicatore sintetico di costo) deve tenersi conto esclusivamente dei costi del credito ai sensi del D.M. 8 luglio 1992, integrato dal D.M. 6 maggio 2000, con la conseguenza che nel calcolo predetto non deve tenersi conto delle spese per "assicurazione incendio", per "cancellazione ipoteca", per "restrizione e riduzione ipoteca", per "accollo".
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