La società agricola è soggetta al fallimento solo se alla data del ricorso esercita attività commerciale
Pubblicato il 03/07/19 00:00 [Doc.6412]
di Redazione IL CASO.it


Qualora la società debitrice abbia come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile, per l'assoggettabilità al fallimento deve essere accertato che essa svolga attività commerciale, e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere all'epoca della presentazione della domanda di fallimento, senza che possa invece farsi riferimento ai criteri temporali posti dall'articolo 1, comma 2, Legge fallimentare, che opera invece una distinzione all'interno della categoria degli imprenditori commerciali. (1)

[La Corte d'Appello ha riformato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato fallita una società vitivinicola che aveva cessato l'attività di commercializzazione di vini oltre due anni prima della domanda di fallimento.]

(1) La decisione della Corte d'Appello è stata riformata da Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2019, n. 5342. Est. Paola Vella, in questa Rivista (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21381) così massimata: "Una volta accertato l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico."


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