I presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Pubblicato il 17/07/19 00:00 [Doc.6460]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Francesco Mainetti

Ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa alla duplice condizione che sia presente la prova del diritto del creditore ingiungente (requisito positivo), da valutarsi allo stato degli atti ma alla stregua delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle prove proprie dell'ordinario giudizio di cognizione, e che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (requisiti negativi), ovvero che l'opponente non abbia prodotto documenti idonei a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo, e che sia impossibile addivenire ad una sollecita definizione dell'opposizione nel suo complesso, stante la necessità dello svolgimento di attività istruttoria.

Ai fini dell'esame della richiesta volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto costituiscono circostanze ostative l'esistenza, fornita dall'opponente, di una prova scritta, costituita da qualsiasi documento idoneo a provare il fondamento dell'eccezione del debitore ingiunto e quindi l'inesistenza del diritto del creditore, e di pronta soluzione, tale essendo l'esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell'opposizione che siano tali da non dare vita ad una vera e propria istruttoria (fatti notori, ammissioni del ricorrente, fatti pacifici tra le parti).


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