L'atto di donazione da parte del donante residente all'estero non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia
Pubblicato il 25/07/19 08:38 [Doc.6501]
di Redazione IL CASO.it


Per presumere l'esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l'assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell'atto di donazione. In assenza di tale condizione, detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all'estero, non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia.


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