Questioni rilevanti in sede di distribuzione: ipoteca nulla, prelazione creditore vittorioso in sede revocatoria e privilegio per spese di giustizia
Pubblicato il 05/08/19 16:46 [Doc.6529]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Varese, ordinanza, 29 luglio 2019 - Giudice Flaminia D'Angelo

Ipoteca giudiziale - Iscrizione - Beni alienati dal debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione ipotecaria - Nullità

È nulla l'ipoteca giudiziale iscritta su beni venduti dal debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione ipotecaria


Azione revocatoria ordinaria - creditore vittorioso - prelazione rispetto ai creditori dell'acquirente - condizioni

Il creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione del proprio debitore all'esito di azione revocatoria, trascrivendo la domanda e poi annotando la sentenza che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto, e i creditori intervenuti nell'azione revocatoria medesima ovvero che abbiano esperito ulteriore ed autonoma azione revocatoria vittoriosa, divengono titolari di una garanzia specifica, quale causa di prelazione, rispetto ai creditori del terzo acquirente, cosicché in sede esecutiva, al momento della predisposizione del piano di riparto, i creditori vittoriosi in sede revocatoria saranno preferiti ai creditori del terzo acquirente


Esecuzione - Privilegio per spese di giustizia - Precetto e Atto di pignoramento - Sussiste - Atto intervento - Non sussiste

Tra le spese di giustizia sostenute per l'espropriazione di beni immobili e come tali privilegiate rientrano, in quanto finalizzate all'interesse comune dei creditori, quelle affrontate dal creditore procedente per l'atto di precetto, per l'atto di pignoramento e per il compimento degli atti esecutivi necessari e prodromici allo svolgimento della vendita, mentre non vi rientrano quelle relative all'atto di intervento


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