Accertamento dei crediti prededucibili e loro contestazione
Pubblicato il 06/09/19 00:00 [Doc.6547]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del dott. Curzio Fossati
Ai sensi dell'art. 111 bis L.F. i crediti prededucibili, al pari di quelli concorsuali, devono essere accertati con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare, che disciplina le modalità dell'accertamento del passivo, onde garantire una uniformità applicativa della ripartizione dell'attivo, restando esonerati da tale procedura solo i crediti prededucibili non contestati per esistenza, collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e i crediti sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 L.F. (delegati, avvocati, coadiutori del curatore, arbitri, stimatori o altri ausiliari); tali crediti possono essere accertati con provvedimento emesso de plano dal giudice delegato, senza previa informazione degli altri creditori, fatta salva la possibilità, solo con riferimento ai crediti della seconda categoria, di contestare il provvedimento con reclamo ex art. 26 L.F.
L'esistenza, la collocazione e/o l'ammontare dei crediti relativi a compensi professionali per attività in favore del fallito, accertati de plano dal giudice delegato, non possono essere contestati dal fallito stesso o dai creditori - i quali non debbono neppure essere informati in ordine all'esistenza di un credito prededucibile, non sussistendo il relativo obbligo in capo al curatore - ma unicamente da parte degli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori).
Tale contestazione, non soggetta a termini decadenziali né a limiti processuali - salvo il c.d. giudicato endofallimentare - una volta effettuata, comporta l'assoggettamento dell'accertamento e della collocazione del credito alla disciplina dell'insinuazione al passivo ex art. 93 e ss. L.F.
(Nel caso di specie il Collegio giudicante, chiamato a pronunciarsi su un reclamo ex art. 26 L.F., con il quale un creditore del fallimento aveva chiesto che il proprio credito da compenso professionale per spese legali sostenute in contenziosi sfavorevoli al medesimo fallimento venisse soddisfatto fuori dal procedimento di riparto, lo ha dichiarato inammissibile essendo intervenuta una contestazione di tale credito da parte del curatore - secondo cui il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. è inapplicabile ai crediti come quello di specie, derivante da attività difensiva svolta in giudizi contenziosi sfavorevoli al fallimento, trovando applicazione solo allorché l'attività sia prestata per conto ed in favore del fallito - contestazione che assoggetta al procedimento di insinuazione al passivo l'accertamento e la collocazione del credito).
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