Quando le fotografie possono ritenersi oggetti d'arte ai fini IVA
Pubblicato il 06/09/19 08:57 [Doc.6553]
di Redazione IL CASO.it


1) Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.

2) L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione 5/9/2019 CURIA - Documenti curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=217485&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=11… 11/11 tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.


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