Le lezioni di scuola guida sono imponibili ai fini Iva
Pubblicato il 07/09/19 00:00 [Doc.6554]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


2 Settembre 2019
L'esenzione riguarda solo l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale e le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale

Non è esente Iva la fatturazione delle lezioni di guida automobilistica impartite dalla scuola guida. L'importante novità scaturisce da una sentenza della Corte di giustizia Ue che, con sentenza del 14 marzo 2019, ha stabilito la non equivalenza con l'insegnamento scolastico e/o universitario. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

La richiesta di chiarimenti arriva da una scuola guida che rappresenta di aver sempre fatturato in esenzione da Iva le attività didattiche formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida come stabilito da documenti di prassi dell'Agenzia.
La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017 si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di Iva. Nella sentenza si stabilisce che tale esenzione riguarda le "operazioni relative all'educazione dell'infanzia e della gioventù, all'insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti" e di conseguenza l'esenzione Iva non si applica alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.
L'istante vuole sapere se sia corretto continuare a ritenere esenti da Iva le proprie prestazioni didattiche fino a eventuale contraria disposizione e se, nelle more di pronuncia in merito, sia passibile di contestazione riguardanti l'indebito ricorso all'esenzione Iva sulle prestazioni di natura didattica.

L'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 132, paragrafo 1 della Direttiva Ce del 28 novembre 2006 individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'Iva:

alla lettera i) "l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili"
alla lettera j) "le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario".
La citata sentenza della Cgue interpreta la nozione di insegnamento scolastico o universitario descritto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), stabilendo che tale nozione "include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate…" dove si è inteso "…fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso".
Secondo i giudici unionali l'insegnamento della guida automobilistica pur riguardando diverse conoscenze di ordine pratico e teorico non è equivalente a quanto sopra stabilito e pertanto per la Corte di giustizia Ue "la nozione di "insegnamento scolastico o universitario", ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (...), ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida".
In considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex-tunc della stessa l'Agenzia chiarisce che lo svolgimento di corsi teorici e pratici riguardanti il rilascio di patenti di guida vada considerato imponibile agli effetti Iva e debbano dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/1998 e n. 134/2005 sulle quali il contribuente ha fatto legittimo affidamento.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva l'istante deve emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall'articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta deve entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
Inoltre, poiché per effetto della sentenza si è modificato il regime Iva, da esente a imponibile, dell'attività esercitata questo cambiamento comporta il diritto alla detrazione d'imposta su acquisti di beni e servizi riguardanti l'attività con riferimento alle stessa annualità per le quali il contribuente deve effettuare la variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria, anche mediante la stessa dichiarazione integrativa.
Infine, in considerazione del fatto che il contribuente si è "conformato a indicazioni contenuti in atti dell'amministrazione finanziaria" e che il suo comportamento risulta "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente", per le prestazioni effettuate precedentemente alla attuale risposta.


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