Contratto di mutuo, consegna al mutuante e contestuale riconsegna al mutuatario della somma mutuata in deposito cauzionale
Pubblicato il 21/09/19 00:00 [Doc.6562]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del rag. Andrea Torresi ed avv. Carlo Pagamici

I contratti di mutuo c.d. condizionati, non documentando l'esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, sono strutturalmente inidonei, ancorché stipulati con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall'atto di erogazione e quietanza, l'unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l'effettiva dazione del denaro al mutuatario. Il mero accreditamento delle somme non è in sé idoneo a documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., presupponendo il contratto di mutuo condizionato una semplice promessa relativa alla dazione del denaro che implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà, che gli stessi contraenti si obbligano a prestare, relativa alla effettiva dazione della somma ed alla quale è subordinata la nascita dell'obbligo di restituzione.


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