Indici di anomalia della segnalazione in Centrale Rischi
Pubblicato il 30/11/-1 00:00 [Doc.658]
di
Trib. Milano, 12 marzo 2015 (ord.) â dott. Stefani
Centrale Rischi â Segnalazione â Indici di anomalia della segnalaizone â Utilizzo ritorsivo â Illegittimità â Cancellazione
La segnalazione in Centrale deve considerarsi anomala, e dunque illegittima, in presenza di una serie di concorrenti indici (ovvero di indizi). Nel caso di specie, tra questi è stata annoverata, anzitutto, la circostanza che la segnalazione sia intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dallâavvenuta costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti. Forte indice di anomalia è stato poi ritenuto il fatto che, dopo tutto questo tempo, la segnalazione sia stata effettuata a ridosso di una procedura di mediazione promossa dal cliente, come finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti; al punto che la segnalazione appare come addirittura ritorsiva. Neppure è stata trascurata la circostanza che il cliente â dopo la costituzione in mora operata da parte dellâistituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima â abbia ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altro istituto di credito. Ciò evidenzia, infatti, una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile allâinsolvenza stessa (: di sostanziale insolvenza).
Centrale Rischi â Segnalazione â Illegittimità â Ricorso ex art. 700 c.p.c. â Periculum in mora - Cancellazione
Lâillegittima segnalazione in Centrale Rischi comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio, sia per quanto riguarda lâeventuale revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione dellâaffidabilità bancaria del soggetto. Per lâeffetto, una segnalazione errata a sofferenza può determinare lâimpossibilità di accedere al credito bancario: dal punto di vista dellâimprenditore commerciale, ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare lâaccoglimento del ricorso dâurgenza ex art. 700 c.p.c.
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