Indici di anomalia della segnalazione in Centrale Rischi
Pubblicato il 05/07/15 12:34 [Doc.659]
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Trib. Milano, 12 marzo 2015 (ord.) – dott. Stefani

Centrale Rischi – Segnalazione – Indici di anomalia della segnalaizone – Utilizzo ritorsivo – Illegittimità – Cancellazione

La segnalazione in Centrale deve considerarsi anomala, e dunque illegittima, in presenza di una serie di concorrenti indici (ovvero di indizi). Nel caso di specie, tra questi è stata annoverata, anzitutto, la circostanza che la segnalazione sia intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall’avvenuta costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti. Forte indice di anomalia è stato poi ritenuto il fatto che, dopo tutto questo tempo, la segnalazione sia stata effettuata a ridosso di una procedura di mediazione promossa dal cliente, come finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti; al punto che la segnalazione appare come addirittura ritorsiva. Neppure è stata trascurata la circostanza che il cliente – dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima – abbia ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altro istituto di credito. Ciò evidenzia, infatti, una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile all’insolvenza stessa (: di sostanziale insolvenza).

Centrale Rischi – Segnalazione – Illegittimità – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora - Cancellazione

L’illegittima segnalazione in Centrale Rischi comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione dell’affidabilità bancaria del soggetto. Per l’effetto, una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario: dal punto di vista dell’imprenditore commerciale, ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.


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