Provvedimenti cautelari in materia societaria
Pubblicato il 18/09/19 00:00 [Doc.6607]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione dell'Avv. Michele Sgarbossa
Massime redatte dal Dr. Andrea Laviola.
Se il socio accomandatario svolge a tempo pieno il proprio lavoro senza ricevere uno stipendio, il percepimento di alcuni bonifici non costituisce circostanza idonea a legittimarne l'esclusione, considerato altresì che il socio accomandatario ha facoltà di gestire le somme per finalità sociali senza particolari vincoli. Laddove la delibera di esclusione divenisse efficace, si avrebbe una lesione della posizione gestoria dell'accomandatario tale da legittimare la sussistenza del periculum in mora.
Ai sensi dell'art. 2320 co. 3 c.c. il socio accomandante ha solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza mediante la consultazione dei libri e degli altri documenti della società. Quindi, l'accomandante può verificare la regolarità della gestione sociale solo al termine dell'annualità, non potendo esercitare tale gestione nel periodo intermedio.
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