Incapacità d'intendere o di volere e annullamento della donazione
Pubblicato il 07/07/15 08:45 [Doc.662]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Oristano 16 giugno 2015 (Giud. Angioi)
Donazione â annullamento â incapacità d'intendere o di volere â nozione â ulteriori presupposti â esclusione
Lâazione di annullamento della donazione è attribuita dallâart. 775 c.c., norma speciale, a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale dâagire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità dâintendere o di volere al momento del compimento della stessa, su questâunico presupposto, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dallâart. 428 c.c. ai fini dellâannullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che lâatto sia fonte di grave pregiudizio allâincapace e che sussista la mala fede dellâaltro contraente. à comune alle due impugnative, invece, il presupposto dellâalterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto.
Donazione â annullamento â incapacità d'intendere o di volere â onere della prova
In tema di annullamento della donazione compiuta da persona incapace d'intendere o di volere, secondo la regola generale, lâonere della prova dellâincapacità incombe allâattore, che afferma di esserne stato affetto; per converso, grava sul convenuto in presenza di unâinfermità psichica di carattere permanente, talché questâultimo, nel negare lâincapacità , è tenuto a dimostrare che lâatto, eccezionalmente, è stato compiuto in un momento di lucido intervallo: infatti, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due momenti diversi e prossimi nel tempo, la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio è sorretta da una presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova.
Autore massima: Antonio Angioi
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