Incapacità d'intendere o di volere e annullamento della donazione
Pubblicato il 07/07/15 08:45 [Doc.662]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Oristano 16 giugno 2015 (Giud. Angioi)

Donazione – annullamento – incapacità d'intendere o di volere – nozione – ulteriori presupposti – esclusione

L’azione di annullamento della donazione è attribuita dall’art. 775 c.c., norma speciale, a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale d’agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d’intendere o di volere al momento del compimento della stessa, su quest’unico presupposto, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall’art. 428 c.c. ai fini dell’annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l’atto sia fonte di grave pregiudizio all’incapace e che sussista la mala fede dell’altro contraente. È comune alle due impugnative, invece, il presupposto dell’alterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto.

Donazione – annullamento – incapacità d'intendere o di volere – onere della prova

In tema di annullamento della donazione compiuta da persona incapace d'intendere o di volere, secondo la regola generale, l’onere della prova dell’incapacità incombe all’attore, che afferma di esserne stato affetto; per converso, grava sul convenuto in presenza di un’infermità psichica di carattere permanente, talché quest’ultimo, nel negare l’incapacità, è tenuto a dimostrare che l’atto, eccezionalmente, è stato compiuto in un momento di lucido intervallo: infatti, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due momenti diversi e prossimi nel tempo, la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio è sorretta da una presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova.

Autore massima: Antonio Angioi


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