Liquidazione compenso dell'avvocato e procedura ex art. 702 bis c.p.c.
Pubblicato il 25/09/19 00:00 [Doc.6622]
di Redazione IL CASO.it


L'introduzione, ad opera del convenuto, d'una domanda ulteriore (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante) rispetto a quella originaria (liquidazione compenso giudiziale civile) e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3).

L'introduzione, ad opera del convenuto, d'una domanda ulteriore (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante) rispetto a quella originaria (liquidazione compenso giudiziale civile) e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 non comporta che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso.


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