Inapplicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing
Pubblicato il 30/09/19 00:00 [Doc.6642]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona
Il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto produce l'effetto di rendere indiscutibile il rapporto giuridico dedotto. Di conseguenza, è impedito al giudice, in un successivo giudizio, di procedere ad un nuovo accertamento del rapporto giuridico che aveva formato oggetto di esame nel procedimento monitorio, dal momento che l'efficacia del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in successivo giudizio, avente per oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, si proceda ad un nuovo esame.
In assenza di richiesta di applicazione della clausola penale, non può d'ufficio il giudice statuire su di essa, neanche a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, attesa la natura autonoma della domanda di pagamento della penale rispetto a quella di risoluzione contrattuale. L'operatività della clausola penale è, dunque, rimessa esclusivamente all'iniziativa di parte e, pertanto, al di là del fatto che essa integri solitamente una domanda, ove in ipotesi si presti a paralizzare una diversa e contrapposta pretesa, essa non può essere annoverata tra le eccezioni in senso lato, bensì nelle eccezioni in senso stretto, sottratte al rilievo officioso del giudice e disciplinate, invece, dall'art. 112 cod. proc. civ.
L'art. 1526 c.c. non è applicabile ai contratti di leasing anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge per il mercato n. 124/2017, in quanto si tratta di disciplina ad esso estranea. Il leasing, nella sua evoluzione giuridica, si è infatti man mano tipizzato assumendo forme del tutto peculiari e tipiche, sino all'introduzione della legge citata, la quale ha dettato una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento, oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.
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