Sovraindebitamento: meritevolezza e interpretazione evolutiva alla luce del nuovo CCI
Pubblicato il 02/10/19 00:00 [Doc.6646]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Fabiola Tombolini
In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss L 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".
Il favor per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCI, che all'art. 69 comma 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.
Va preferita dunque la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa, in conformità alle indicazioni della Cassazione a favore di una interpretazione storico evolutiva delle norme.
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In tema di convenienza della proposta rispetto alla procedura liquidatoria degli artt 14-ter ss L.3/2012, il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento da sottrarre alla liquidazione non può essere rappresentato dalla disponibilità della quota di 1/5 dello stipendio, non richiamato l'art 545 cpc e prevista una esclusione specifica all'art. 14 ter c. 6 lett b) altrimenti inutile, e poiché - in aggiunta- la disposizione rimette espressamente al giudice la determinazione di tale importo.
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