Domanda di preconcordato e abuso del diritto
Pubblicato il 03/10/19 00:00 [Doc.6652]
di Redazione IL CASO.it
La presentazione di una semplice (senza contenuti) seconda domanda di preconcordato dopo la mancata approvazione della proposta di concordato presentata all'esito della prima procedura di preconcordato integra un inammissibile abuso del diritto.
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DECRETO
- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., presentato il 16.7.2019 dal legale rappresentante della società I.C. Europa - I. spa, con sede in *, in forza di delibera del CdA del 7.9.2018, verbale Notaio *, iscritta nel Registro delle Imprese, con la difesa degli avv.ti *;
- rilevato che già è stato chiesto ed esaurito una prima volta il termine per presentare una proposta di concordato, effettivamente presentata e votata, ma non approvata dai creditori;
- ritenuto perciò esaurito lo scopo ultimo della procedura di preconcordato, che non può essere usata per evitare la dichiarazione di fallimento conseguente alla mancata approvazione della proposta di concordato;
- ritenuto che tale conseguenza potrebbe essere evitata solo da una nuova proposta di concordato con elementi di novità, da portare nuovamente al voto dei creditori;
- ritenuto che, a diversamente ragionare, si lascerebbe al creditore la discrezionalità di prolungare ad libitum la fase prefallimentare e preconcordataria, comprimendo ultra legem il diritto dei creditori a vedere regolata in termini concorsuali la crisi della impresa o a vedersi comunque ridata la possibilità di agire esecutivamente sui beni del debitore;
- ritenuto che la presentazione di una semplice (senza contenuti) seconda domanda di preconcordato dopo la mancata approvazione della proposta di concordato presentata all'esito della prima procedura di preconcordato integri inammissibile abuso del diritto (cfr. Cass. 14 febbraio 2017 n. 3836: "La domanda di concordato preventivo con riserva, che segua alla declaratoria di inammissibilità di altra istanza concordataria e sia presentata dal debitore non già per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando si violino i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo. Implicando una verifica dell'intento del debitore di piegare l'istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo ha predisposto, il predetto apprezzamento si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è deducibile come motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'abuso del processo nel comportamento dell'imprenditore che, a seguito della declaratoria di inammissibilità della prima proposta concordataria, aveva presentato una nuova proposta ex art. 161, comma 6, l.fall. con modifiche di carattere meramente formale e marginale, nonché recependo le valutazioni del commissario giudiziale).");
- considerato, comunque, che questo Tribunale, con diverso provvedimento in pari data, ha individuato un vincitore della votazione, la M. srl, che ha presentato una proposta concorrente a quella della I. spa, sicché l'inammissibilità di questa seconda domanda di preconcordato della I. spa ne risulta confermata;
P. Q. M.
visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;
dichiara inammissibile la nuova procedura preliminare al concordato preventivo della società I.C. Europa - I. spa, con sede in *.
Vicenza, 18.7.2019.
Il Presidente est.
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