Omessa indicazione della percentuale delle spese forfettarie
Pubblicato il 08/10/19 00:00 [Doc.6666]
di Redazione IL CASO.it


Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.


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