Collocamento di azioni SICAV fuori sede
Pubblicato il 11/10/19 00:00 [Doc.6684]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell' Avv. Angelo Riva del Foro di Brescia

L'omissione di puntuale informativa al cliente in ordine all'inadeguatezza dell'operazione per entità dell'importo investito, per natura del prodotto finanziario e per il momento storico del mercato costituisce grave violazione dell'art. 29 reg. Consob 11522/98 ed andava segnalata all'investitore per una adeguata informativa e determina il conseguente risarcimento del danno.

Non sussiste alcun concorso colposo del danneggiato che non si è attivato alla vendita degli strumenti finanziari al fine di limitare il danno a causa del repentino crollo del valore dei titoli.

Il risarcimento del danno pari alla differenza tra l'importo investito e quello recuperato in seguito alla liquidazione del comparto va ridotto equitativamente del 20 % in ordine all'alea dello strumento finanziario sottoscritto e poi aumento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione del comparto.


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