Aliud pro alio nella compravendita e prescrizione della garanzia per vizi
Pubblicato il 09/07/15 16:59 [Doc.670]
di Francesco Mainetti, Avvocato


App. Roma, sentenza, 9 luglio 2015 – Pres. Tilocca – Rel. Toselli.

Contratto di compravendita – Aliud pro alio – Caratteristiche.

E’ configurabile la vendita aliud pro alio allorché la cosa consegnata sia di genere diverso da quello pattuito ovvero non abbia le specifiche indicate in sede di pattuizione. Trattasi di fattispecie assai prossima a quella si della cosa viziata sia a quella della cosa non avente le qualità pattuite, ma proprio tale contiguità impone ed esige di configurare la prima come “extrema ratio” e solo ove non siano configurabili le altre due la fattispecie va assunta in essa (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratto di compravendita – Garanzia per vizi – Prescrizione annuale dalla consegna.

La garanzia per vizi della cosa compravenduta – e quindi tutte le azioni ad essa riconducibili, dalla risoluzione del contratto alla riduzione del prezzo e alla stessa domanda di risarcimento danni – si prescrive decorso un anno dalla consegna (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)




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